Le normative relative al SuperBonus 110% sono cambiate dal momento della sua introduzione nel Decreto Rilancio. Modifiche frutto dell’esperienza maturata nel tempo e dalle indicazioni arrivate dagli attori interessati, entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 77/2021. 

Si tratta del quarto correttivo intervenuto a modificare alcune parti della disciplina del SuperBonus 110%, con il duplice obiettivo di allargare la platea di beneficiari ed eliminare gli impedimenti che hanno finora rallentato l'accesso al bonus 110%. Ulteriori modifiche sono state apportate poi con il Decreto Sostegni e il Decreto Semplificazioni. 

Nel dettaglio, vanno evidenziate tre modifiche importanti che il decreto Semplificazioni ha apportato: la prima è quella necessaria per rendere più rapidi i lavori, inserendo come trainati dal sismabonus gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in presenza di determinate condizioni. È stato inoltre previsto un limite di spesa legato alla superficie complessiva dell’immobile oggetto di efficientamento energetico. Infine, la modifica più discussa, quella relativa alla CILA. Cosa significa? 

Significa che per incentivare gli interventi sugli edifici plurifamiliari (condomini in primis) si è deciso di intervenire su quattro importanti aspetti, ovvero: la definizione dell'intervento edilizio (ora definito come manutenzione straordinaria); il titolo edilizio; lo stato legittimo e la decadenza delle detrazioni fiscali.

semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni e il Superbonus 110% in CILA

Nel testo è previsto che siano necessari meno documenti per il superbonus, con l’eliminazione della doppia conformità, attestazione che porta via via all’incirca 3 mesi. Con il nuovo decreto è necessaria la sola CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). In soldoni, essendo questo un decreto determinato a introdurre semplificazioni per usufruire dei benefici legati al Superbonus, è stata prevista una disciplina speciale e specifica per gli interventi che, appunto, accedono al bonus 110%. Fatta eccezione per gli interventi con demolizione e ricostruzione, è stato deciso di risolvere il problema legato all’accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia. Con la sola CILA, quindi, Il tecnico non dovrà più verificare lo stato legittimo o cercare un documento che non si trova, si è perso o non esiste.

Quando decade il beneficio

Infatti, l’introduzione della sola CILA velocizza sì il processo, ma sarebbe quasi inutile se, sempre all’interno del Decreto Semplificazioni, non fosse stata prevista la disposizione sui criteri di decadenza delle detrazioni fiscali, che per esempio decadono se non si presenta la CILA o gli interventi effettuati sono difformi da quanto dichiarato. 

Ovviamente per ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento e degli stessi lavori resta la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio. 

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