Previsto indennizzo fino a 60 euro per ritardi nel pagamento delle bollette, potenziata autolettura.

  Bollette di energia elettrica e gas più precise da gennaio, grazie a tentativi di lettura più frequenti (registrando quelli non andati a buon fine) e alle nuove misure per la diffusione dell’autolettura. Inoltre, i gestori saranno obbligati a emettere la bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato, altrimenti dovranno pagare ai clienti un indennizzo che va da 6 a 60 euro. Le nuove regole per la riduzione delle bollette miste, composte cioè da letture sia effettive sia stimate, e la rateizzazione obbligatoria per il venditore sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico, in tema di fatturazione di periodo.
“Oltre tutte le regole che già tutelano il consumatore su questi aspetti, l’Autorità è di nuovo intervenuta per rafforzare ulteriormente alcuni aspetti particolarmente importanti per gli utenti finali, introducendo un pacchetto di nuove regole per migliorare il processo di fatturazione.”
Parole della professoressa Valeria Termini, componente del collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. A questo processo contribuiranno i nuovi contatori elettronici di seconda generazione. Questi permetteranno di eliminare le code di fatturazione calcolate su misure stimate e garantiranno procedure di cambio fornitura e di voltura più veloci ed efficienti.

Per chi valgono le nuove misure

Le misure sono valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas. Obiettivo delle misure è migliorare il processo di fatturazion delle bollette, rendendolo più coerente ai reali consumi. Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la Tutela SIMILE e per il mercato libero. Le nuove regole in tema di fatturazione delle bollette rappresentano il primo passo delle condizioni contrattuali standard. Queste diventeranno parte integrante, e non modificabile, della futura offerta standard, differenziata solo nel livello di prezzo. I venditori del mercato libero dovranno includerla obbligatoriamente nel paniere delle proprie offerte, che sarà definita con un prossimo documento di consultazione.

Cosa prevedono le nuove regole di fatturazione per le bollette.

Nel dettaglio, le nuove regole di fatturazione prevedono un ordine nell’utilizzo delle diverse tipologie di dati di misura da parte del venditore. Questo dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore. Solo dopo potrà fatturare anche le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime messe a disposizione dal distributore.

Intensificato l’utilizzo dell’autolettura

Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, inoltre, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente, il quale non ha un misuratore abilitato alla telegestione o che non viene letto su base quotidiana, potrà comunicare l’autolettura. Questa sarà poi trasmessa al distributore per la validazione entro quattro giorni lavorativi. Inoltre, qualora nei confronti di questi clienti venissero emesse fatture basate su dati stimati per due mesi consecutivi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di effettuare l’autolettura. In questi casi, il cliente del settore elettrico avrà diritto a un indennizzo di 10 euro a carico del distributore. Il venditore acquisirà anche le autoletture pervenute attraverso un reclamo scritto o una segnalazione telefonica.

Meno stime e più autoletture, così si riducono le bollettee miste

Per ridurre la presenza di fatture miste, nelle bollette contenenti dati di misura effettivi non potranno essere presenti dati stimati se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Il venditore potrà procedere al ricalcolo (il cosiddetto conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati effettivie. In generale è previsto il divieto di fatturare consumi anticipati, cioè successivi alla data di emissione della fattura.

Indennizzi per i ritardi nell’emissione e tempi certi per le bollette di chiusura contratto

La fattura di gas e luce dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato. Se questo termine viene superato, il venditore dovrà riconoscere al cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo. A questi indennizzi si possono sommare quelli già previsti in tema di fatturazione di chiusura. Dallo scorso giugno sono in vigore delle misure con cui l’Autorità è intervenuta. Queste garantiscono tempi certi per l’invio delle bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione. L’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al massimo otto giorni prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione. In alternativa l'emissione dovrà avvenire entro due giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web. Se il venditore supera i termini deve riconoscere al cliente un indennizzo che va da 4 fino a 22 euro. Anche il distributore è obbligato a indennizzare il cliente e il venditore. Il cliente ha diritto a ulteriore indennizzo, di 35 euro, nei casi in cui il distributore non metta a disposizione la lettura funzionale all'emissione della fattura di chiusura.

Ampliato l’obbligo di rateizzazione

È stato ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori, anche nel mercato libero. L'obbligo è relativo ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto della periodicità di fatturazione prevista. Nel mercato libero sono consentite condizioni migliorative. Per aumentare la consapevolezza del cliente circa i propri consumi, è previsto l'aumento della frequenza nell’emissione delle fatture di elettricità e gas. L'emissione sarà generalmente bimestrale per i piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori e per i punti del settore del gas naturale. Si interviene anche sulla disciplina della misura. Per i contatori elettrici non telegestiti viene aumentata la periodicità di rilevazione dei dati di misura. Questo rende obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (prima era uno all’anno), da reiterare nel caso sia fallito per due volte consecutive e siano assenti autoletture validate.